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CALABRIA
LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, n. 301

Integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 9/2009 (BUR n. 6 del 1 aprile 2009, supplemento straordinario n. 1 del 7 aprile 2009) e dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 art. 31 (BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)
Modifica apportata dall'art. 1 della LR 9/09: «Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati»

Inserito dall'art. 1 della LR 9/09:
TITOLO I
«raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati»

Art. 1
(Finalità)

Per il raggiungimento delle finalità generali Aggiunto dall'art. 1 della LR 9/09: dell'ambiente e della biodiversità di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Art. 2
(Disposizioni e divieti)

1.Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

  a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse sostituito dall’art. 3 LR 9/09: floristico ecologico e monumentale;
  b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli sostituito dall’art. 3 LR 9/09: del presente titolo
  c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);
  d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);
  e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario é vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di sostituito dall’art. 3 LR 9/09: Ovolo chiuso.

(Raccolta dei funghi)
Sostituito dall’art.4 LR 9/09: Art. 3

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:
- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).
Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.
2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.
3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione».

Art. 4
(Modalità di raccolta)

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.
3. E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).
4. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Aggiunto dall’art. 5 LR 9/09:
5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre mitologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione

Art. 5
(Quantitativo di raccolta)
Sostituito dall’art.6 LR 9/09:

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio

Aggiunto dall’art.7 LR 9/09:
Art. 5 bis
(Divieti di raccolta e limitazioni)

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
  a) nelle riserve naturali integrali;
  b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
  c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.
4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.
5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.

Aggiunto dall’art.7 LR 9/09:
Art. 5 ter
(Permessi regionali di autorizzazione)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
  a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. Sostituito dall’art. 31 comma 1 LR 47/2011: la validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.
  b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (26/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36;
  c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;
  d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.
Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità. del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.
2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.
3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:
  a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;
  b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
  c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza».

Art. 6
(Associazioni micologiche - Albo regionale)

1. E' istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.
2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.
3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
  a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;
  b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
  c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.
Aggiunte dall’art.8 LR 9/09:
  d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);
  e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;
  f) adesione ad organismi micologici nazionali
4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni dì sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

Art. 7
(Commercializzazione dei funghi)

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
  a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
  b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
  c) disposti in singolo strato e non pressati;
  d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
  e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;
Sostituiti dall’art.9 LR 9/09:
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.
3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest’ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.
4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:
  a) la generalità e la residenza del venditore;
  b) la specie e la quantità posta in vendita;
  c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.
Aggiunti dall’art.9 LR 9/09:
5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Mitologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.
7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art. 8
(Preparazione e somministrazione di alimenti
a base di funghi negli esercizi pubblici)
Sostituito dall’art.10 LR 9/09:

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.
2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996

Art. 9
abrogato dall’art. 11 LR 9/09

Art. 10

(Comitato tecnico)

1. E' istituito il Comitato tecnico per la difesa dei patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.
2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.
3. Il Comitato tecnico è composto da:
  a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;
  b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle Foreste;
  c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;
  d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
  e) abrogata dall’art. 31 LR 47/2011
  f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;
  g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
  h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;
  i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
  j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura.
4. Il Comitato è nominato con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.
5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64 ) per ogni seduta.

Art. 11
(Ricerca Scientifica e Corsi di formazione)

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina aggiunto dall’art. 11 LR 9/09: anche in riferimento all'articolo 10 della legge 352/93.

Art. 12
(Ispettorati Micologici)
Sostituito dall’art.13 LR 9/09:

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze farmaceutiche.
2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:
  a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
  b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10;
  c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
  d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;
  e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;
  f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;
  g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;
  h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.
3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:
- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;
- un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;
- un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.
4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria».

Art. 13
(Vigilanza)

«1. Sostituito dall’art.13 LR 9/09: La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.
2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 dei Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

Art. 14
(Sanzioni)
Sostituito dall’art.14 LR 9/09:

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.
2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale«.
4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: «Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente Legge.
11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato

Art. 15
abrogato dall’art. 15 LR 9/09

Art. 16
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.

Inseriti dall’art. 18 LR 9/09:

ALLEGATO C)  ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell’Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente:
- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
- Russula delica
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytìs
- Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma stans

ALLEGATO D) SPECIE PROTETTE Al SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5.
- Amanita caesarea forma alba
- Amanita cocolla
- Boletus dupainii
- Boletus edulis var. citrinus
- Boletus satanas
- Lactarius mairei
- Phaeolepiota aurea
- Pulveroboletus hemichrysus»

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