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FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 12/2000, articolo 1, comma 1

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale.
Estratto dal BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE F.V.G.
n. 52 del 27/12/2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.
e successive modifiche e integrazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATA la legge regionale 15 maggio 2000, n.12 il cui articolo 1, 1 o comma, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare; CONSIDERATO che sulla bozza di detto Regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste, il Comitato ripartimentale per il territorio e l'ambiente si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre 2000;
VISTO che anche la IV Commissione consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare; RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352; VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376; VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12; VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia; SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 dicembre 2000
ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 60

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n.352, così come integrata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2
1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo articolo 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'articolo 9.

Art. 3
(Permessi temporanei)
1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti, aggiunto dal DPR 24 luglio 2002, n. 223: "o presso abitazioni di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento".
2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani congiuntamente stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto il territorio della Comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni Comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi.
3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.
4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti.
Aggiunto dal DPR 24 luglio 2002, n. 223: "Il corrispettivo previsto per i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all'AIRE è quello stabilito per i residenti in Regione".
5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo.
6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4
(Agevolazioni)
1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.
2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.
3. .
4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo articolo 6.
5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato a 15 kg.
6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà
sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.
7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.
8. Sostituito dal DGR 19 aprile 2004: "In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della Legge regionale n. 12/2000, i Comuni dei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, presentano domanda alla Direzione centrale delle Risorse agricole, naturali e forestali entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata alla predetta Direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento. "
9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'assessore competente entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda.
10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono pervenire alla Direzione regionale delle foreste entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

Art. 5 Sostituito dal DPR 24 luglio 2002, n. 223:
"(Autorizzazione alla raccolta)
1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta vanno presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.
2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi Provincia o Comunità montana della Regione.
3. L'autorizzazione viene rilasciata:
a) a chi abbia superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda di autorizzazione, un colloquio vertente sulle seguenti materie:
1. riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
2. elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
3. norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
4. criteri di conservazione e preparazione dei funghi;
b) a chi abbia frequentato per sei ore di lezione i corsi, sulle materie sopraindicate, di formazione di cui all'articolo 1 comma 3bis della legge regionale 12/2000, o di preparazione di cui al medesimo articolo 1 lettera q) della legge regionale 12/2000, organizzati da Province, da Comunità montane o da Associazioni micologiche regionali;
c) a chi abbia ottenuto, anche in altre Regioni, tre permessi di raccolta negli ultimi sette anni, secondo quanto dallo stesso dichiarato con apposita autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;
d) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.)
4. Le Province e le Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, istituiscono una o più Commissioni per lo svolgimento dei colloqui. Tali Commissioni sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della Comunità montana. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.)
5. Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, promuovono almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.
6. I corsi di preparazione al colloquio o di formazione che rispettivamente Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, o Associazioni micologiche regionali organizzano, almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), e 3bis della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 non possono avere durata superiore alle 6 ore di lezione.
7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000.)
8. La raccolta dei funghi è consentita sino al 31 dicembre di ogni anno subordinatamente al versamento dell'importo che verrà determinato, in maniera differenziata tra residenti e non residenti in Regione, con decreto dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.)
9. Il versamento di cui al comma 8, per il rilascio delle autorizzazioni, va effettuato, entro il 31 maggio, a favore della Provincia o della Comunità montana che ha rilasciato l'autorizzazione secondo le modalità dalle stesse stabilite; per i rinnovi il versamento va effettuato, in ogni momento, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto assessorile che ne determina l'importo, sul conto corrente postale 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste -Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.)
10. In sede di prima applicazione il termine del 31 maggio, previsto dai commi 1 e 9 rispettivamente per la presentazione delle domande di autorizzazione e per il versamento dei relativi importi, è fissato al 30 giugno»."

Art. 6
(Limiti di raccolta)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.
2. Sostituito dal DGR 19 aprile 2004: "Il titolare dell'autorizzazione o del permesso può essere accompagnato da propri familiari, in numero non superiore a due per volta."
3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Art. 7
(Autorizzazioni speciali)
1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.
2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.
3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo 11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.
4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.

Art. 8
(Modalità di raccolta)
1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima
della levata del sole.
2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.
5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7.

Art. 9
(Divieti di raccolta)
1. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis ed aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.
3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 possono richiedere all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 7.
4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.
5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.

Art. 10
(Sanzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2000, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
(Istituzione della Commissione scientifica regionale per la Micologia)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste, di un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle foreste.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti. 4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.
7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della Direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.

Art. 12
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.

Art. 13
(Disciplina transitoria)
1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.
2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.
3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.
4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.
5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di fa miliari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i divieti dell'articolo 9.
6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della Comunità montana che li ha rilasciati.
7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso in regime transitorio.
8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14
(Allegati)
1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella.

Art. 15
(Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli)
1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonché al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2000.
2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi temporanei.
Aggiunto dal DGR 19 aprile 2004: "2 bis. I corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni, introitati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera s) della legge regionale n. 12/2000, sono devoluti ai Comuni montani secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ad esclusione dei Comuni al cui interno sono istituite riserve di raccolta a pagamento, pubbliche o private, per una superficie superiore al dieci per cento del territorio comunale utilizzabile."

Art. 16
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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