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BASILICATA
LEGGE REGIONALE n. 48 del 14-12-1998

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I Finalità

ARTICOLO 1

Finalità
1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:
2. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
  b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
  c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

ARTICOLO 2
Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L’esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta Regionale.
3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e
micologica.
4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

Capo II Autorizzazioni e Limitazioni alla Raccolta

ARTICOLO 3
Autorizzazione alla raccolta
Sostituito dall’Art. 1 della LR 26 novembre 2001, n. 43:

1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell’apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.
2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:
  a. l’autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;
  b. L’autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell’anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell’ambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nell’anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell’inizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;
  c. L’autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta Regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta
autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
  d. l’autorizzazione speciale può essere rilasciata dai Comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993, quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa
integrazione del proprio reddito. L’autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.
3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 4) del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata da:
  a. due fotografie formato tessera;
  b. attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici e privati.
Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti.
L’attestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l’associazione attesti l’adeguata conoscenza in campo micologico;
  c. copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata all’art. 7.
4. L’età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.
5. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato all’art. 7 che è soggetto a revisione annuale.
6. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.
7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.
8. Ai cittadini residenti nei Comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell’ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993.

ARTICOLO 4
Modalità di raccolta

1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.
2. L’attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3 Kg. di funghi Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la cifra “3” è sostituita con la cifra “2”, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 15 Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la cifra “15” è sostituita con la cifra “10”. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3.
4. Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.
5. È vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.
6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all’ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.
7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l’uso di buste di plastica o di carta.
8. Sostituito dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: “sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie.”

ARTICOLO 5
Informazione, divulgazione e formazione

1. La Giunta Regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.
2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.
3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall’applicazione del successivo art. 14, all’allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

ARTICOLO 6
Divieti alla raccolta

1. La raccolta è vietata:
  a) nelle riserve naturali integrali;
  b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
  c) nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
  d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;
  e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell’ecosistema.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
3. La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante. 4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.

ARTICOLO 7
Raccolta a scopi scientifici

1. La Giunta Regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.
2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.
Inserito da Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43:
3. Il costo dei tesserini è così determinato:
a. autorizzazione personale: semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;
b. autorizzazione turistica: n. 1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £. 35.000;
c. autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000;

Capo III Deroga e Raccolta a Fini Economici

ARTICOLO 8
Raccolta nei territori montani

1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell’economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:
  a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
  b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.
2) Gli Enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.
3. Nell’individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.

Capo IV Vigilanza e Controllo

ARTICOLO 9
Vigilanza

1. La vigilanza riguardante l’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione della Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell’autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Capo V Commercializzazione dei Funghi Freschi Spontanei

ARTICOLO 10
Autorizzazione alla vendita

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.
2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.
3. L’autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.
4. È consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell’allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n. 376.
5. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO 11
Funghi secchi e conservati

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l’art. 5 del D.P.R. 376/95.
2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all’art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l’esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.
3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all’art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all’analisi morfo-botanica anche se sezionati.
4. L’etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 376/95.

ARTICOLO 12
Certificazioni sanitarie

1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare: a) una sola specie fungina, disposta a singolo strato; b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei; c) un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo; d) il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell’Ispettore Micologo dell’A.S.L.; e) la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.
2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.

ARTICOLO 13
Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:
  a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
  b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;
  c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;
  d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell’autorizzazione;
  e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;
  f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;
  g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.
2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:
  a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione comunale;
  b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi priva di certificazione di avvenuto controllo micologico;
  c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni non sanzionate da altre leggi.
3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.
4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme, comporta l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

ARTICOLO 14
Destinazione proventi derivanti dall’applicazione della presente norma

1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell’art. 3 della presente legge.
2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli Enti delegati.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.
4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all’80% Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la cifra percentuale “80%” è sostituita con la cifra percentuale “60%”, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20% Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la cifra “20%” è sostituita con la cifra “40%” sarà versato alla Regione Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell’art. 5.

Capo VI Disposizioni Transitorie e Finali

ARTICOLO 15
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la Legge Regionale 21 giugno 1984 n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.

ARTICOLO 16
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente “Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti” del Bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura - avente la denominazione “Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

ARTICOLO 17
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998.

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